venerdì 19 novembre 2010

PER TUTTI I PRECARI DELLA SCUOLA...PREPARAZIOE RICORSI

INOLTRE , DIRIGENTE DEL MOVIMENTO RESPONSABILE DEL STTORE SCUOLA PROFESSORE BARTOLO PAVONE (dirigente UGL Scuola Sicilia )CI DICE:
dopo aver letto attentamente alcune sentenze emesse dai tribunali del nostro ordinamento sul riconoscimento dei 180 gg. solo a coloro che negli anni 2008/2009 e 2009/2010 hanno svolto 180 gg. con contratto a tempo determinato fino al 31/08 o fino al 30/06 oppure in un'unica istituzione scolastica e ...sulla questione dei contratti ritenuti illegittimi dai giudici sulla mancata specificazione delle ragioni che avevano giustificato il termine dichiara quanto segue:-"E' giusto e corretto quanto dichiarato dai giudici sull'illegittimità di tale direttive!!!!!
Cari Colleghi, sia il ricorso sul salva precari, sia sulla violazione dell'art 1 comma Dlgs 368/2001 e sul riconoscimento danno per i precari stabilito dalla direttiva UE 1999/70,dove il contratto a tempo determinato non puo' essere prorogato piu' di una volta,vi invito a contattarci per chi fosse interessato a promuovere la controversie al seguente recapito telefonico: 349/3876466 - 3403572952 – 3334006320 (mconsumatoridelsud@tiscali.it – via P.Umberto 97 – Messina )al fine di concordare appuntamento con il legale di fiducia che ha gia’predispostoi ricorsi per le varie tipologie .
Vi chiedo,inoltre a tutti coloro che hanno maturato i 180 gg. Di servizio, indipendentemente dal fatto che l'abbiamo maturato in due o piu' scuole, di portare i contratti stipulati in quegli anni e tutti i contratti di lavoro dal 1999 in poi .Pavone,inoltre, condivide e sostiene quanto dichiarato dai giudici:-"L'interpetrazione restrittiva data dall'amministrazione con il decreto 100/09 sul salva-precari,appare pertanto in contrasto con la norma di rango primario,la cui ratio va invero individuata nell'opportunita' ritenuta dal legislatore di estendere la possibilita' di inserimento negli elenchi prioritari,oltre che a coloro che avevano conseguito un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attivita' didattiche,nei confronti di tutti quei soggetti che,nel precedente anno scolastico,avevano comunque conseguito il requisito minimo di 180 gg.di servizio.
E aggiunge:-" tutti i contratti a tempo determinato sino ad oggi sottoscritti dai docenti e personale Ata precari con il Miur sono stati dichiarati illegittimi da numerose sentenze emesse dal nostro ordinamento.Ed invero i giudici hanno dichiarato che i predetti contratti,non avendo specificato le puntuali ragioni che avevano giustificato la apposizione del termine,devono ritenersi illegittimi stante le violazioni dell'art 1 comma 2 Dlgs n.368/2001.Inoltre,sono stati convertiti i predetti contratti a tempo determinato a tempo indeterminato riconoscendo per ciascun docente e Ata la somma di 5.000Euro a titoli di risarcimento del danno per ogni anno di lavoro.Pavone,lancia un'allarme:-"
-Vi avviso pero',che il Governo Centrale con un'azione illegittima ha sancito il serio rischio che molti di voi,docenti e personale ata,non potra' promuovere controversi per la conversione del contratto atempo determinato al inderterminato ed il risarcimento dei danni gia'riconosciuti nda numerosi tribunali,cio' con il DDLn.1441 art 32 comma 4 che prevede la possibilita' di impugnare i predetti contratti entro 60 gg. decorso tale termine non potrete mai piu' ottenere quanto gia' ottenuto da molti vostri colleghi
Prof. Bartolo Pavone
E tutto cio’ nonostante Il 19 ottobre è stato approvato il testo del nuovo collegato lavoro che porta ad una ulteriore e significativa erosione dei diritti dei lavoratori precari. I mezzi di comunicazione non né hanno parlato più di tanto a conferma della attuale “qualità” e grado di libertà dell'informazione in Italia. Ma vediamo più da vicino le principali novità del nuovo collegato lavoro rifacendoci ad uno articolo di Stefano Giusti sociologo e operatore Placement e Orientamento presso l' Università Roma tre che ha scritto un articolo dal titolo: “Il nuovo collegato Lavoro : attacco ai diritti dei lavoratori.
Vediamo i principali obbrobri contenuti in questo testo legge.
a) Possibilità per i “contratti individuali certificati” (anche da consulenti del lavoro) di derogare alla legge e dai contratti collettivi.
b) Impossibilità per i lavoratori precari di rivelarsi contro un ingiusto licenziamento oltre i due mesi dall’evento. Insieme a questo si introduce anche il termine di due mesi per impugnare il licenziamento orale. Questa norma è particolarmente significativa, in quanto nella pratica “certifica”, anche se non ufficialmente, l’introduzione di questa nuova forma di licenziamento. Infatti ad oggi non esiste un termine temporale proprio perché è impossibile al lavoratore provare quando è stato licenziato “a voce”.
c)Introduzione del termine di sei mesi per iniziare la causa del lavoro, mentre fino ad oggi non esisteva alcun termine e riduzione del risarcimento per i contratti illegittimi limitata al pagamento di un indennizzo che andrà da un minimo di due a un massimo di dodici mensilità (fino ad oggi non c’era alcun limite al risarcimento danni a favore del lavoratore).
Inoltre il collegato lavoro prevede che il lavoratore al momento dell'assunzione dovrà decidere se ricorrere all'arbitrato in caso di eventuali controversie. Il lavoratore dovrà decidere se ricorrere eventualmente all'arbitrato o al giudice ordinario. Il collegato rende sostanzialmente obbligatorio l'arbitrato, questa forma di giustizia stragiudiziale. Le due parti dovranno ricorrere a questa forma di giustizia prima di ricorrere al giudice del lavoro. In caso di rifiuto da parte del lavoratore precario di ricorrere all'arbitrato senza un giustificato motivo, il giudice può tenerne conto ai fini del giudizio. E il giudizio a differenza della decisione comprende anche le spese processuali.
Il testo limita fortemente la possibilità di risarcibilità da parte del lavoratori precari ingiustamente licenziati introducendo dei precisi limiti temporali per poter far ricorso contro il licenziamento ingiusto operato dal datore di lavoro, ma ci sono limiti anche per quanto riguarda l'entità della risarcibilità.
Dopo due mesi qualsiasi irregolarità operata dall'azienda viene per cosi dire condonata. Qualsiasi nefandezze operata nei confronti dei lavoratori precari diventa innocente. Insomma, per i precari anche la giustizia diventa a termine

Il Ministero ha emanato il dm n. 68 del 30 luglio 2010, con il quale reitera il Salvaprecari anche per l’a.s. 2010/11. Destinatari i docenti e il personale Ata inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2010/11 che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, nomina nella scuola statale, a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica. Le domande andranno presentate dal 15 al 30 settembre 2010; il modello di domanda sarà pubblicato successivamente.

Possono ricorrere i docenti e il personale ATA, inseriti nelle graduatorie permanenti e/o nelle graduatorie d’Istituto (inclusi docenti non abilitati inseriti in terza fascia G.I.) che hanno avuto:
1. un contratto nell’a.s. 2008-2009 fino al termine dell’anno scolastico
2. un contratto breve e saltuario nell’a.s. 2008-2009
3. un contratto in anni precedenti al 2008-2009 fino al termine dell’anno scolastico
4. un contratto breve e saltuario in anni
5. non hanno mai prestato servizio fino all’a.s. 2008-2009.

IL Movimento Consumatori delSud promuove il ricorso (a livello nazionale) sul Salvaprecaribis, chiedendo che tutti coloro che abbiamo maturato i 180 gg. di servizio, indipendentemente dal fatto che l'abbiano maturato in due o più scuole, debbano rientrare nell'elenco.
Quindi, per coloro che hanno maturato i 180 gg. anche se non in un'unica scuola, proponiamo di compialre e consegnare comunque la domanda (mi raccomando fatela protocollare). Pertanto chi è interessato può contattarci ai numeri 349/3876466 - 3403572952 – 3334006320 (mconsumatoridelsud@tiscali.it – via P.Umberto 97 – Messina )

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